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                                  Cosa facciamo | Chi siamo | Statuto | Associarsi                     


Statuto dell’associazione CULTURALE
«DIVERSA SINTONIA»

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.                  E’ costituita, nel rispetto del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto e della normativa in materia, l’associazione culturale denominata: <<DIVERSA SINTONIA>> con sede in via Togliatti n° 138-b nel Comune di STIENTA (Rovigo).

ART. 2

(Finalità)

1.                  L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Svolge attività culturali e sociali, di promozione e gestione artistica, anche solidali e con modalità benefiche. E’ composta da persone che concordano per una concezione della vita armonica, integrata e conoscitrice. Opera sul territorio nazionale e anche estero qualora sia necessario o utile per le finalità associative.

2.                  L'associazione DIVERSA SINTONIA ha come obiettivo il perseguimento dei seguenti scopi:

    1. sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura in generale, con particolare attenzione a quella artistica, letteraria e musicale, nazionale e internazionale;
    2. ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni dei diversi Paesi del mondo;
    3. allargare gli orizzonti in campo culturale attraverso iniziative e attività didattiche e divulgative con lo scopo di trasmettere un concetto di cultura ed arte come bene per la persona ed un valore sociale;
    4. proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, nazionale ed internazionale, e di confronto nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

3.                  L'associazione DIVERSA SINTONIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

    1. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, readings, rappresentazioni, mostre, proiezioni di opere audiovisive e documenti, concerti, altre attività artistiche, con un particolare sguardo in ambito sovranazionale;
    2. attività editoriale e di supporto alla realizzazione di opere artistiche (cartacee, multimediali, musicali, audiovisive, cinematografiche ecc.): pubblicazione e distribuzione di riviste periodiche, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, manuali e opere di varia, CD, DVD, traduzioni da e verso l’italiano di opere artistiche;
    3. attività di formazione: filosofia e arti orientali, cultura alternativa, corsi di scrittura e artistici,  istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
    4. attività di integrazione e supporto sociale, iniziative solidali;
    5. la realizzazione di strutture polivalenti ove sia possibile aggregare e sperimentare, attuare e gestire in riferimento ai valori summenzionati.

4.                  I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

5.                  Per gli scopi prefissi, in proprio o con singole persone e società private, con enti e associazioni, nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità associative, ricercare e chiedere finanziamenti e sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni; partecipare a società e consorzi; sviluppare qualunque altra attività attinente e analoga alla realizzazione.

6.                  La durata dell’associazione è illimitata. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali in Italia e all’Estero. Svolgere le proprie attività anche per terzi, qualora l’attività in questione sia necessaria o utile per le finalità associative.

ART. 3

(Statuto)

1.                  L’associazione culturale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti stabiliti per legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.                  L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.                  Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

4.                  Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, rispettando i principi democratici che devono caratterizzare l’associazione.

ART. 4

(Soci)

1.                  Sono ammessi all’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2.                  L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3.                  Ci sono diverse categorie di soci: fondatori, ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea) sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione).

4.                  Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

5.                  I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

6.                  Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

7.                  I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

8.                  Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1.                  Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2.                  Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.

3.                  L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6

(Organi sociali)

1.                  Gli organi dell’associazione sono:

       - Assemblea dei Soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.

         Eventualmente eleggibili dall’Assemblea:

       - Collegio dei Revisori dei Conti;
       - Collegio dei Probiviri.

2.                  Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1.                  L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2.                  E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera o email) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

3.                  L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4.                  L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
      - fissare l’importo della quota sociale annuale;
      - determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
      - approvare l’eventuale regolamento interno;
      - approvare eventuali modifiche allo statuto;
      - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
      - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
      - eleggere gli eventuali Collegi: Revisori dei Conti e Probiviri;
      - deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1.                  L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2.                  Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

3.                  Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4.                  L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1.                  Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2.                  Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1.                  Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2.                  Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3.                  Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4.                  Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza di 2/3.

ART. 12

(Presidente)

1.                  Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2.                  Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

3.                  Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 13

(Risorse economiche)

1.                Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

            a) contributi e quote associative;
            b) donazioni e lasciti;
           
c) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
            d) beni, immobili, e mobili;
           
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

2.                  L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con intenti e finalità simili o di utilità sociale.

3.                  L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le prescritte modalità ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1.                  Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.                  Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.                  Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Registrato il 21.04.2008 al Nr. 938 serie 3
Ufficio delle Entrate di Badia Polesine
 


 
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